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AVVOCATURA REGIONALE

Il coordinamento dell'attivitą forense, dell'attivitą di consulenza giuridico-legale e dell'attivitą amministrativa di supporto all'Avvocatura e in particolare: a) assegna agli avvocati la trattazione delle cause nelle materie di rispettiva competenza, coordinandone l'attivitą; b) propone al Presidente della Regione il ricorso al patrocinio esterno, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 5, della l.r. 6/2002; c) esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione; d) relaziona semestralmente al Presidente della Regione in merito all'attivitą svolta dall'Avvocatura e allo stato del contenzioso; e) propone al Presidente della Regione le ipotesi di adeguamento del presente regolamento, relativamente all'organizzazione e al funzionamento dell'Avvocatura e del ruolo professionale degli avvocati, secondo quanto previsto dall'articolo 11 bis, comma 6, della l.r. 6/2002; f) provvede alla gestione di tutto il personale assegnato all'Avvocatura ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti di propria competenza; g) esprime il parere, su richiesta degli organi e delle strutture, sulle questioni che possono costituire o costituiscono oggetto di controversie; h) nomina i responsabili delle strutture dell'Avvocatura a responsabilitą dirigenziale; i) valuta gli avvocati ed il dirigente della struttura amministrativa.
 
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